Competenze
A seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità(Legge n.183 del 12/11/2011),dal 01 gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o ai privati gestori di pubblici servizi(art.40 D.P.R. 445/2000).
Pertanto, gli uffici anagrafe e stato civile comunali, potranno rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Tali certificati da produrre ai soggetti privati recheranno, pena nullità, la dicitura: ”Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Le pubbliche amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione.(art.15 legge n.183 del 12 novembre 2011).
Nel caso in cui sia necessario ottenere un certificato per utilizzarlo nei rapporti tra privati, si ricorda che i certificati anagrafici sono sempre in bollo( €. 16,00 più €. 0,52 per i diritti di segreteria) ad eccezione dei certificati gratuiti (nascita, matrimonio, morte) e dei certificati anagrafici emessi per esclusivo utilizzo nell’ambito di procedimenti giurisdizionali in materie per le quali vige l’esenzione del bollo.
Procedimenti gestiti da questa struttura:
- Albo dei giudici popolari
- Richieste di iscrizione all'Albo dei Giudici popolari
- Cambio di residenza o di indirizzo
- Pratiche migratorie
- Residenza in tempo reale.
- Rilascio carta d'identità elettronica