Avviso pubblico per la “definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”

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Avviso pubblico relativo per la “definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”

Data:

16 Febbraio 2023

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Descrizione

Il Comune di Bacoli rende noto ai propri contribuenti che, ai sensi dell’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, possono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ottenere una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’ Agente della riscossione (esclusivamente Agenzia delle Entrate- Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio.

Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle Entrate - Riscossione.

È possibile pagare gli importi:
•      in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
•      oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per maggiori dettagli consulta il sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI
Dott.ssa Rosaria Di Meo

Ultimo aggiornamento

18/01/2024, 15:10

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