Descrizione
Conformemente a quanto indicato dalle “Linee guida in materia di Controlli” (art. 14, comma 5 del D.Lgs del 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge del 4 aprile 2012, n. 35) si consiglia ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di circoli privati, di esercizi commerciali e simili, che hanno intenzione di svolgere presso la propria attività eventi per cui è necessario presentare la SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, di presentare la relativa SCIA massimo entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno feriale precedente alle giornate festive.
Ciò è proposto nell’esclusivo interesse dei titolari e dell’immagine delle loro attività, in modo da scongiurare il più possibile eventuali ispezioni e sopralluoghi durante le attività di svago e in presenza di avventori.
Si ricorda che l’Organo di Vigilanza non ha l’accesso al portale www.impresainungiorno.gov.it durante le giornate festive; a differenza dell’Organo di Controllo, che ha anche facoltà di accedere in ogni momento all’esercizio.