Descrizione
Vista la Circolare n. 38138 del 18 novembre 2024 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativa alla necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire i rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate a organizzazioni criminali o terroristiche.
Visto l’art 109 del TULPS che testualmente recita:
1.I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
- Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
- Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Viste le recenti novità normative in materia di strutture ricettive e attività di fitti/locazioni brevi.
Alla luce della intensificazione del fenomeno delle cc.dd. “locazioni brevi” su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica previsto per la città di Roma a partire dal 24 dicembre 2024 e tenuto conto dell’evoluzione della difficile situazione internazionale.
Si comunica
a tutti i soggetti che esercitano sul territorio del Comune di Bacoli le attività di strutture ricettive alberghiere/extralberghiere e le attività di locazioni brevi che è emersa, la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche. In particolare, si ci riferisce alle criticità connesse alla invalsa procedura di “identificazione da remoto” degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di key boxes all'ingresso.
Posta la finalità sopra descritta, appare chiaro che la gestione automatizzata del check-in e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.
In tal senso, in definitiva, così come previsto dalla Circolare n. 38138 del 18 novembre 2024 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene di poter affermare che eventuali procedure di check-in “da remoto” non possano ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all'articolo 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive. Pertanto, si conferma che i gestori di strutture ricettive o di locazione brevi, sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, recante «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive», come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno in data 16 settembre 2021.
Analogamente, vista la finalità della norma in argomento, come sopra descritta, appare con chiarezza che anche l'ipotesi relativa allo scambio di casa con persone, cittadine italiane o straniere, senza l'inserimento dei relativi dati nel portale Alloggiati web, disattenderebbe la ratio delle previsioni normative, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma Home Exchange avvenga mediante l'inserimento di dati “di fantasia”. Pertanto, si conferma 1’obbligo, posto a carico anche di chi effettua tale tipo di “permuta”, di verificare 1’identità degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno in data 16 settembre 2021.
In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia — come nella ratio sottesa all'art. 109 TULPS - di verificare l'identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell’interno del 16 settembre 2021.
Il Responsabile AREA I
Dr.ssa Valentina Di Lorenzo